Richiesta di accesso agli atti

Servizio attivo

L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.

Come fare

La richiesta può essere fatta dal beneficiario o da un altro soggetto, purché in possesso di delega. E’ necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.

In caso di accettazione della richiesta si ottiene il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o ricevere la copia del documento, che verrà consegnato per email oppure ritirato presso l’ufficio comunale.

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID o CIE:

 

In caso di richiesta inoltrata da un delegato:

  • copia del documento d’identità del delegante;
  • copia dell’atto di delega

Cosa si ottiene

Il servizio permette di ottenere copia o di prendere visione del documento richiesto, purché non ci siano interessi di soggetti controinteressati che possano impedirlo.

Tempi e scadenze

Il diritto di accesso deve essere consentito entro il termine di cinque giorni dalla richiesta per i documenti riferibili all’anno in corso o al precedente e di dieci giorni per gli altri documenti.

Quanto costa

Rilascio copie degli atti richiesti subordinato al pagamento dei seguenti costi:

  1. € 0.26 per ogni due facciate del documento;
  2. i diritti di ricerca in ragione di:
    • € 0.52 per ricerca riferentesi a documento emanato negli ultimi due anni;
    • € 2.58 per ricerca riferitesi dal terzo al tredicesimo anno precedente la richiesta;
    • € 5.16 per documento riferentesi oltre il tredicesimo anno;
  3. nel caso di richiesta di copia munita della dichiarazione di conformità all’originale deve essere pagata in aggiunta ai costi di cui al punto a:
    • l’imposta di bollo (eccetto i casi di uso per scopi assistenziali, previdenziali e occupazionali) nella misura di stabilita dall’art. 4 del D.M. 20.8.1992 annessa al D.P.R. n. 642/1972 e i diritti di segreteria nella misura vigente.

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